Art. 20.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898).

      1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, dopo le parole: «assenza di un coniuge» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile».
      2. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «Qualora esista un coniuge superstite» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora esista un coniuge o una parte dell'unione civile superstite» e, dopo le parole: «al coniuge» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla parte dell'unione civile».